E’ stata pubblicata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la Delibera 786/2016/R/EEL del 22 dicembre 2016.
La Delibera è relativa alle tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma cei 0-16 e dalla nuova edizione della norma cei 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo e ricalca il documento per la consultazione 614/2016/R/EEL e recepisce (per il momento in parte) le eventuali segnalazioni giunte all’autorità.
Ecco cosa si rischia qualora non si effettuasse una taratura dell’impjanto di produzione:
In caso di mancata effettuazione delle suddette verifiche periodiche da parte del titolare dell’impianto di produzione, il gestore di rete (per es. e-distribuzione), nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invierà ai soggetti interessati un sollecito attraverso il portale informatico oppure a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.
Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi, le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. La sospensione dell’erogazione degli incentivi cesserà i propri effetti, a seguito dell’esecuzione della verifica periodica del sistema di protezione di interfaccia da parte del titolare dell’impianto di produzione.
Oltre alla sospensione degli incentivi, la Delibera 786/2016/R/eel, consente di applicare l’eventuale sospensione del servizio di connessione prevista dal regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori e dal gestore; tale sospensione potrà essere effettuata dal gestore solo previo preavviso e comunque non prima di due mesi dall’invio del medesimo preavviso.
Vediamo in sintesi cosa prevede la delibera relativamente all’applicazione delle prescrizioni relative alla CEI EN 50438 e alle prescrizioni relative alle verifiche delle protezioni di interfaccia degli impianti di produzione.
ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA NORMA CEI 0-21 PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
1) Le disposizioni previste per gli utenti attivi dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21 trovano applicazione anche agli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 1 kW solo nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017.
2) Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017 gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della CEI 0-21;
3) Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017, è comunque possibile connettere impianti di produzione applicando, su istanza del richiedente, tutte le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21
In definitiva quando vi sarà disponibilità sul mercato di inverter di potenza superiore a 6kW con interfaccia interna certificata secondo le nuove norme, si potranno connettere impianti con interfaccia integrata anche di potenza superiore a 6kW e sino a 11,08kW. Per domande di connessione presentate fino al 1 luglio 2017 si potranno utilizzare inverter conformi alla vecchia norma CEI 0-21 (quindi inverter sino a 6kW e interfaccia esterna).
VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA
Le verifiche periodiche previste per le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti BT e MT e regolate dalle norme CEI 0-21 e CEI 0-16 si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08kW
Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:
a) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
b) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
i. il 31 marzo 2018;
ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
c) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
i. il 31 dicembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
d) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
i. il 30 settembre 2017;
ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.